Ucraini maschi in Svizzera: rifugiati o disertori?
Lo scorso 9 settembre, Giorgio Ghiringhelli (Il Guastafeste) aveva inviato al Consiglio federale la seguente petizione, ripresa poi da un’interrogazione del consigliere nazionale Piero Marchesi):
Il 9 giugno 2013 il popolo svizzero aveva approvato alcune modifiche della Legge sull’asilo (LAsi), in particolare aggiungendo all’articolo 3 (Definizione del termine «rifugiato») il capoverso 3, che così recita:
«Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati».
Questo capoverso era stato aggiunto soprattutto in riferimento ai numerosi Eritrei che nel loro paese non erano perseguitati, ma che cercavano rifugio in Svizzera per evitare il servizio militare. Purtroppo, è difficile applicare questa legge nei loro confronti in quanto il governo eritreo non permette il loro rimpatrio.
V’è da chiedersi se tale capoverso non debba essere applicato anche per quei maschi dai 25 ai 60 anni che, per evitare il reclutamento nell’esercito ucraino, hanno chiesto rifugio in Svizzera. Questi uomini, secondo una legge sulla mobilitazione entrata in vigore in Ucraina nel maggio scorso, e valida anche per chi risiede all’estero, sarebbero tenuti ad aggiornare i propri dati personali presso gli uffici di collocamento e a rispondere all’eventuale reclutamento, pena la sospensione automatica della patente, dei servizi consolari (per chi vive all’estero) e multe.
Secondo informazioni giornalistiche (RSI, radiogiornale del 18.5.24, ore 12.30), sarebbero diverse centinaia di migliaia gli ucraini che si sono recati all’estero per evitare la mobilitazione, sfuggendo in tal modo agli ufficiali reclutatori, o che non hanno provveduto ad aggiornare i propri dati personali presso gli appositi centri. Sempre secondo il citato servizio giornalistico, la Segreteria di Stato della migrazione avrebbe riferito che in Svizzera risiedono all’incirca 11’000 uomini tra i 18 ed i 60 anni che potenzialmente sarebbero toccati dalla legge ucraina sulla mobilitazione.
In base alla Convenzione sui rifugiati del 1951, nessun rifugiato può essere respinto verso un paese in cui la propria vita o libertà potrebbero essere seriamente minacciate per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche.
Gli uomini ucraini dai 25 ai 60 anni che cercano rifugio in Svizzera per evitare di prestare servizio militare e di difendere il loro paese dall’invasione russa devono dunque essere considerati dei «rifugiati» ai sensi della summenzionata Convenzione, oppure – dura lex sed lex – vanno ritenuti dei «non rifugiati» ai sensi dell’art. 3 cpv 3 della Legge sull’asilo?
E se da questo esame dovesse risultare che a far stato nei loro confronti è la legge sull’asilo, sarebbe giustificato dar loro rifugio in Svizzera e concedere loro i privilegi dello statuto S, pur sapendo che, al contrario degli Eritrei, nessuno impedisce loro di tornare nel proprio paese, dove non solo non sono perseguitati ma verrebbero accolti a braccia aperte?
In conclusione, chiedo:
1) di fare chiarezza sull’interrogativo sollevato da questa petizione
2) di specificare quanti sono gli ucraini maschi fra i 25 ed i 60 anni attualmente residenti in Svizzera che godono dello statuto di rifugiati S e che potenzialmente sarebbero sottoposti alla Legge ucraina sulla mobilitazione
3) di indicare quanto questi potenziali «disertori» costano alla Confederazione e ai cantoni.
Questa la risposta di Berna:
Egregio signor Ghiringhelli,
La ringrazio per la Sua petizione del 10 settembre 2024 al Consiglio federale, in cui solleva il quesito se l’articolo 3 capoverso 3 della legge sull’asilo (LAsi) non debba applicarsi anche agli uomini ucraini in età di essere assoggettati all’obbligo di prestare servizio militare. ll Consigl’io federale mi ha incaricata di risponderle.
Anzitutto vorrei fare una rettifica per quanto concerne l’applicabilità delt’articolo 3 LAsi. L’articolo 3 LAsi stabilisce chi è riconosciuto quale rifugiato in Svizzera e chi no. I singoli capoversi di questa disposizione sono finalizzali alla valutazione della qualità di rifugiato e si applicano pertanto a tutti i richiedenti l’asilo. ll fatto che nel contesto eritreo il ritorno sia possibile unicamente su base volontaria non influisce invece sul riconoscimento o meno della qualità di rifugiato a una persona proveniente dall’Eritrea. Le persone che possono dimostrare in modo credibile di essere fuggite per sottrarsi al servizio nazionale eritreo sono riconosciute come rifugiate perché hanno fondati motivi di temere pene sproporzionatamente severe in Eritrea. Queste pene sono fondamentalmente dettate da motivi politici e vengono pronunciate, nello specifico, a causa di un atteggiamento oppositivo od ostile allo Stato. Rappresentano quindi una «sanzione politica».
Con riferimento alla Sua domanda se l’articolo 3 capoverso 3 LAsi non debba essere applicato anche agli uomini ucraini in età di essere assoggettati all’obbligo di prestare servizio militare mi permetto di rilevare che la legge sull’asilo opera una distinzione tra la procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato secondo il suo articolo 3 e la procedura per la concessione della protezione provvisoria secondo il suo articolo 4. Nel caso dei rifugiati, la persecuzione individuale nel paese d’origine è un prerequisito per ottenere protezione in Svizzera sotto forma di riconoscimento come rifugiato e concessione dell’asilo. Le persone bisognose di protezione, invece, ottengono una protezione provvisoria in Svizzera come facenti parte di una collettività se rientrano in una delle categorie di persone contemplate da una decisione generale del Consiglio federale e se non sussistono nei loro confronti motivi di esclusione come la commissione di un atto riprovevole o la minaccia o la violazione della sicurezza interna o esterna della Svizzera. Nel quadro della procedura per la concessione della protezione provvisoria non viene esaminata la qualità di rifugiato. ln questo contesto l’articolo 3 capoverso 3 LAsi non è applicabile.
Se una persona bisognosa di protezione ottiene una protezione provvisoria, un’eventuale domanda di riconoscimento della qualità di rifugiato viene sospesa. La persona interessata può chiedere la ripresa della procedura per il riconoscimento della qualità di rifugiato solo dopo un intervallo di cinque anni dalla decisione di sospensione. Qualora nel quadro di una futura procedura d’asilo un uomo ucraino in età di essere assoggettato all’obbligo di prestare servizio militare invocasse quale motivo d’asilo il rifiuto di prestare servizio militare o la diserzione, la domanda andrebbe esaminata alla luce dell’articolo 3 capoverso 3 LAsi.
Infine, posso comunicarle che a fine agosto 2024 vi erano in Svizzera 9196 uomini ucraini tra i 25 e i 60 anni di età al beneficio dello statuto di protezione S e 95l con una procedura per la-concessione della protezione provvisoria in sospeso. La Confederazione versa ai cantoni sovvenzioni mensili pari a circa 10,5 milioni di franchi per l’assistenza agli uomini ucraini trai25 e i 60 anni con statuto di protezione S o procedura per la concessione della protezione provvisoria in sospeso. Trattandosi di un sistema di indennizzo forfetario, la Confederazione non conosce i costi effettivi e gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dai cantoni in questo settore.
Spero che queste spiegazioni abbiano contribuito a una migliore comprensione della differenza tra procedura d’asilo e procedura di concessione della protezione provvisoria.
Distinti saluti.
Segreteria di Stato della migrazione
K. Buchmann
Capodivisione
Infine, questi i commenti del «Ghiro»:
Negli scorsi giorni ho ricevuto la risposta (vedi allegato) alla mia petizione al Consiglio federale sui rifugiati ucraini disertori. Nella mia petizione avevo fatto notare che in base all’articolo 3 il capoverso 3 della Legge sull’asilo (Lasi) : «Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato» e avevo chiesto se gli Ucraini maschi assoggettati all’obbligo di servizio militare in Ucraina cui era stato concesso lo Statuto di protezione S in Svizzera non dovessero rientrare in questa categoria.
La capodivisione della Segreteria di Stato della migrazione, K. Buchmann, mi ha risposto, su incarico del Consiglio federale, dicendo in sintesi che nel caso degli Ucraini maschi in età di servizio militare che chiedono una protezione provvisoria in Svizzera fa stato l’articolo 4 della Lasi e rientrano in una delle categorie di persone contemplate da una decisione generale del Consiglio federale: nell’ambito di questa procedura provvisoria non viene dunque esaminata la qualità di rifugiato, e l’articolo 3 cpv 3 non è quindi applicabile.
Se però in futuro un uomo ucraino in età di essere assoggettato all’obbligo di servizio militare chiedesse il riconoscimento come rifugiato invocando quale motivo dell’asilo il rifiuto di prestare servizio militare o la diserzione, la sua domanda andrebbe esaminata alla luce dell’articolo 3 cpv. 3 della Lasi.
Il problema è, aggiungo io, che all’inizio dello scorso mese di settembre il Consiglio federale aveva deciso di mantenere lo statuto S (in vigore dall’aprile 2022) perlomeno fino al 4 marzo del 2026 e dunque, almeno fino a tale data, gli ucraini maschi che chiedono una protezione provvisoria per evitare il servizio militare nel loro paese si vedranno «premiati» anche dalle misure di sostegno, a carico dei contribuenti svizzeri, previste per i titolari di questa forma di protezione provvisoria. La Svizzera contribuisce dunque all’indebolimento delle capacità difensive dell’Ucraina non solo ospitando i disertori, ma anche sostenendoli finanziariamente. V’è da chiedersi se non si tratti di una forma di istigazione alla diserzione. Qualora entro il marzo del 2026 l’Ucraina dovesse perdere la guerra con la Russia e il suo esercito dovesse essere dissolto, i disertori rifugiatisi «provvisoriamente» in Svizzera non avrebbero più bisogno di invocare quale motivo della richiesta d’asilo il rifiuto di prestare servizio militare, ma il fatto che il loro paese – grazie anche ai disertori – è diventato territorio russo.
Nella risposta alla petizione è stato specificato che alla fine dello scorso mese di agosto vi erano in Svizzera 9196 uomini ucraini tra i 25 ed i 60 anni di età al beneficio dello statuto di protezione S e 951 con una procedura per la concessione della protezione provvisoria in sospeso, con un costo a carico della Confederazione di 10,5 milioni di franchi, a cui vanno aggiunti gli «eventuali» costi sostenuti dai cantoni, e il cui importo non è noto alla Confederazione.

