Iniziativa popolare per far applicare le decisioni del popolo – il diritto svizzero prevale sul diritto straniero

Ago 12 • Dall'UDC, Dalla Svizzera • 2405 Views • Commenti disabilitati su Iniziativa popolare per far applicare le decisioni del popolo – il diritto svizzero prevale sul diritto straniero

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Un gruppo di lavoro dell’UDC, presieduto dal deputato Hans-Ueli Vogt, ha presentato oggi a Berna un progetto d’iniziativa popolare per far applicare le decisioni del popolo. Le nuove disposizioni costituzionali mirano a garantire che il diritto svizzero prevalga sul diritto straniero. Questo progetto sarà ora sottoposto agli organi del partito per esame e decisione.  

 

Il gruppo di lavoro dell’UDC, presieduto dal professor Hans-Ueli Vogt, deputato nel Gran Consiglio zurighese, aveva presentato in agosto 2013 un documento di fondo con proposte che garantiscono la priorità del diritto svizzero rispetto al diritto straniero e internazionale. Questa analisi dimostrava a che punto il diritto internazionale (il cosiddetto “diritto dei popoli”) stia vieppiù soppiantando il diritto svizzero ostacolando, o addirittura impedendo l’applicazione di decisioni popolari. Le proposte del gruppo di lavoro sono state oggetto di una consultazione interna al partito per finalmente essere concretizzate in questi ultimi mesi.

 

Il diritto svizzero subisce una pressione sempre più forte

 

Dall’estate scorsa, il Consiglio federale, il Parlamento, come pure diversi professori di diritto pubblico e di diritto internazionale, hanno intensificato i loro sforzi per imporre la priorità generale del diritto internazionale rispetto al diritto svizzero. Questi ambienti agiscono così perché certe decisioni del popolo li infastidiscono. Il Parlamento rifiuta d’applicare l’iniziativa sull’espulsione degli stranieri criminali e addirittura medita sulla possibilità di dichiarare parzialmente nulla l’iniziativa d’attuazione che mira precisamente a garantire l’applicazione dell’articolo costituzionale approvato dal sovrano. Dei professori di diritto internazionale affermano che, nel campo dei diritti dell’uomo, il principio di proporzionalità fa parte del diritto internazionale cogente. Se si segue questa argomentazione, delle iniziative come quella sull’espulsione e quella d’attuazione non possono essere applicate o devono essere invalidate. Anche l’iniziativa popolare “contro l’immigrazione di massa” non può essere applicata, secondo l’opinione di diversi deputati politici e professori di diritto, perché contrasta con gli accordi bilaterali stipulati con l’UE. Peraltro, era evidente già prima della votazione che questa iniziativa era incompatibile con la libera circolazione delle persone. Nella sua interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo dà sistematicamente priorità al diritti di criminali condannati a una vita di famiglia, rispetto alla sicurezza pubblica. Concretamente, essa accorda un diritto di soggiorno in Svizzera a individui che, nella concezione svizzera del diritto, dovrebbero essere espulsi.  Infine, se la Svizzera stipula un accordo-quadro istituzionale con l’UE, il conflitto fra il diritto svizzero e il diritto internazionale s’intensificherà ancora di più, perché la Svizzera dovrà riprendere obbligatoriamente del diritto straniero e dei giudici stranieri decideranno sull’interpretazione degli accordi Svizzera/UE. Il sovrano svizzero non potrà quindi più definire il suo diritto. La democrazia diretta sarà colpita al cuore.

 

Priorità alla Costituzione federale

 

L’obiettivo di questo progetto d’iniziativa popolare “per far applicare le decisioni del popolo – il diritto svizzero prevale sul diritto straniero” è di combattere l’indebolimento, o addirittura la soppressione dei diritti democratici. Non deve più essere possibile impedire l’applicazione della Costituzione con il pretesto del diritto internazionale. Se un trattato internazionale è contrario alla Costituzione, dovrà essere rinegoziato o, se non fosse possibile, rescisso. Va da sé che non potranno essere firmati nuovi trattati non conformi alle norme costituzionali svizzere. Solo il diritto internazionale cogente ha la priorità sulla Costituzione federale, norma del resto già in vigore oggi. Per evitare qualsiasi estensione abusiva di questo concetto, quest’ultimo dovrà essere definito conformemente alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

 

Gli organi del partito decideranno

 

Il progetto di testo per questa iniziativa popolare passa ora agli organi del partito per esame e decisione. La competenza definitiva di lanciare un’iniziativa popolare è dell’assemblea dei delegati di UDC Svizzera.

Il testo dell’iniziativa

 

Iniziativa popolare per far applicare le decisioni del popolo – il diritto svizzero prevale sul diritto straniero (Le modifiche costituzionali proposte sono in corsivo, le disposizioni attualmente in vigore sono in caratteri normali).

La Costituzione federale (RS 101) è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1:

 

Il diritto è la base e il limite dell’attività dello Stato. La Costituzione federale è la fonte di diritto suprema della Confederazione svizzera.

 

Art. 5 cpv. 4:

 

La Confederazione e i cantoni rispettano il diritto internazionale. La Costituzione federale prevale sul diritto internazionale. Essa è prioritaria rispetto al diritto internazionale, con riserva delle norme cogenti di questo diritto. Sono considerate cogenti le norme che, conformemente alla Convenzione di Vienna sul diritto contrattuale del 23 maggio 1969, sono state accettate e riconosciute dall’insieme della comunità internazionale degli Stati, dalle quali è proibito scostarsi e che possono essere modificate unicamente da una disposizione ulteriore del diritto internazionale di uguale natura giuridica.

 

Art. 56a (obblighi derivanti dal diritto internazionale):

 

La Confederazione e i cantoni non prendono impegni in diritto internazionale che contravvengano alla Costituzione federale. In caso di contraddizione, essi vegliano sull’adeguamento degli impegni di diritto internazionale alle esigenze della Costituzione, se necessario rescindendo i trattati di diritto internazionale toccati. Sono riservate le norme cogenti del diritto internazionale.  

 

Art. 190:

 

Il Tribunale federale e le altre autorità sono tenute ad applicare le leggi federali e i trattati di diritto internazionale la cui approvazione è stata sottoposta al referendum.

 

 

 


 

 

Berna, 12 agosto 2014

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