Da Palazzo federale

Giu 26 • Dall'UDC, Dalla Svizzera, Prima Pagina • 96 Views • Commenti disabilitati su Da Palazzo federale

Consigliere nazionalePiero Marchesi

Mozione

Limitare il ricongiungimento familiare a chi può mantenere i propri familiari

Il Consiglio federale è incaricato di proporre modifiche delle basi legali volte a:

1. subordinare il ricongiungimento familiare alla prova di un reddito sufficiente, dell’assenza di dipendenza dall’assistenza sociale e dell’assenza di un rischio concreto di futura dipendenza dall’aiuto sociale;

2. rafforzare la responsabilità del richiedente per il mantenimento dei familiari ricongiunti e prevedere conseguenze chiare qualora, dopo il ricongiungimento, vengano meno le condizioni economiche e d’integrazione richieste;

3. privilegiare l’immigrazione economica realmente necessaria al mercato del lavoro interno, evitando che il ricongiungimento familiare diventi un canale d’immigrazione permanente e scollegato dalla capacità d’integrazione del paese.

Motivazione

Il 45,21% dei cittadini svizzeri e ben 12 Cantoni hanno approvato l’iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni». Pur non avendo ottenuto la maggioranza, questo risultato conferma che una parte molto importante della popolazione ritiene eccessiva l’immigrazione attuale e chiede misure concrete per contenerla. Durante la campagna, anche molti contrari all’iniziativa hanno riconosciuto l’esistenza del problema. La loro opposizione non era sempre diretta contro l’obiettivo di ridurre la pressione migratoria, ma spesso contro le conseguenze istituzionali dell’iniziativa, in particolare il rischio di mettere in discussione gli accordi bilaterali con l’UE. Si può quindi ragionevolmente ritenere che il numero di cittadini preoccupati dall’attuale livello d’immigrazione sia superiore alla sola quota dei voti favorevoli. In questo contesto, il ricongiungimento familiare merita una revisione rigorosa. La Svizzera deve poter privilegiare l’immigrazione economica necessaria al mercato del lavoro, cioè persone che vengono per lavorare, contribuire all’economia e finanziare lo Stato sociale. Non è invece sostenibile che il ricongiungimento familiare diventi un canale d’immigrazione permanente, scollegato dalla capacità economica del richiedente e dalle possibilità d’integrazione dei familiari ricongiunti. L’unità familiare resta un principio importante, ma deve essere conciliata con gli interessi del paese, la sostenibilità finanziaria e la capacità d’integrazione. Chi chiede di far venire familiari in Svizzera deve dimostrare di poterli mantenere senza dipendere dall’assistenza sociale e di garantire condizioni favorevoli all’integrazione

Mozione

Centri d’asilo: responsabilizzare le città, sgravare le periferie

Il Consiglio federale è incaricato di proporre le modifiche legislative e le ordinanze necessarie per:

1. introdurre, nell’ubicazione dei centri federali d’asilo e delle strutture d’accoglienza, un criterio vincolante che tenga conto della volontà politica espressa nelle principali votazioni federali su immigrazione, asilo, libera circolazione e crescita demografica;

2. attribuire prioritariamente nuovi centri e posti d’accoglienza alle città e agli agglomerati che dispongono di infrastrutture adeguate e che si esprimono regolarmente a favore di una politica migratoria più aperta;

3. ridurre progressivamente il carico sulle regioni periferiche e rurali che hanno espresso una posizione più critica verso l’aumento dell’immigrazione e dell’accoglienza, riequilibrando verso i centri urbani una quota maggiore dei posti d’accoglienza.

Motivazione

La votazione sull’iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni» ha confermato una tendenza già emersa in altri scrutini federali: le grandi città e diversi agglomerati sostengono più spesso una politica migratoria aperta, mentre molte regioni periferiche e rurali chiedono maggiore controllo e rigore. Questa divergenza deve riflettersi anche nella pianificazione delle strutture d’asilo. Non è coerente che territori che votano per una politica migratoria più restrittiva debbano sopportare in misura rilevante gli oneri pratici di scelte sostenute soprattutto nei centri urbani. Chi sostiene una politica più aperta deve assumersi una parte proporzionata delle relative responsabilità. Le città dispongono inoltre di infrastrutture, servizi pubblici, trasporti e possibilità d’integrazione generalmente superiori a quelle delle periferie. La mozione non mira a penalizzare nessuna regione, ma a rafforzare coerenza democratica, solidarietà reale e trasparenza. L’accoglienza non può essere solo un principio sostenuto nelle urne: deve tradursi anche in responsabilità concrete. La presente proposta intende proporre che nell’ubicazione dei centri federali d’asilo e delle strutture d’accoglienza, sia considerata anche la volontà politica espressa dalle popolazioni interessate. Laddove possibile, gli attuali centri situati in periferia devono essere trasferiti a breve nei centri urbani.

Mozione

Applicare con rigore il diritto d’asilo e rafforzare l’orientamento al rimpatrio, ispirandosi al modello danese

Il Consiglio federale è incaricato di proporre le modifiche legislative necessarie a:

1. garantire protezione solo alle persone che soddisfano le condizioni previste dalla legge sull’asilo, distinguendole da chi presenta una domanda per motivi economici o senza fondati motivi;

2. ricorrere maggiormente alla revoca o al mancato rinnovo dei permessi quando le condizioni legali non sono più adempiute;

3. rafforzare l’esecuzione degli allontanamenti di chi ha ricevuto una decisione negativa o perso il diritto di soggiorno, mediante accordi di riammissione più efficaci e misure incisive verso chi non collabora;

4. ridurre gli incentivi economici e amministrativi che rendono la Svizzera particolarmente attrattiva rispetto ad altri paesi europei, nel rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali;

5. esaminare la fattibilità giuridica, operativa e finanziaria di centri per la trattazione delle domande d’asilo in Stati terzi sicuri e rafforzare il principio secondo cui lavoro, autonomia economica e partecipazione a misure d’integrazione sono obblighi centrali per chi è autorizzato a soggiornare temporaneamente in Svizzera, senza che ciò costituisca un diritto accresciuto a restarvi.

Motivazione

Una parte considerevole delle persone che presentano una domanda di asilo in Svizzera non adempie le condizioni per ottenere lo statuto di rifugiato, poiché non fugge da una persecuzione individuale ai sensi del diritto d’asilo, ma è spinta soprattutto da motivi economici o dalla ricerca di migliori prospettive di vita. Queste situazioni non devono essere confuse con il diritto d’asilo. L’attuale sistema genera costi elevati per Confederazione, cantoni e comuni, mette sotto pressione le strutture d’accoglienza e rischia di ridurre l’accettazione della popolazione nei confronti di chi necessita realmente di protezione. Il diritto d’asilo deve restare uno strumento mirato per le persone perseguitate, non trasformarsi in una via ordinaria d’accesso alla permanenza in Svizzera. La Danimarca ha sviluppato una politica d’asilo rigorosa, fondata sulla distinzione tra protezione, migrazione economica e soggiorno duraturo. La Svizzera dispone già di strumenti simili, ma essi sono applicati in modo insufficiente. Una revisione è quindi necessaria per preservare il diritto d’asilo, ridurre gli abusi, rafforzare i rimpatri e ristabilire la fiducia nella capacità dello Stato di governare i flussi migratori.

Mozione

Revoca dello statuto di protezione S e nessun automatismo verso il permesso B

Il Consiglio federale è incaricato di presentare le basi legali e le misure necessarie affinché lo statuto di protezione S per le persone provenienti dall’Ucraina venga revocato in modo ordinato e progressivo, in particolare facendo in modo che:

  1. lo statuto S non sia più concesso alle persone che giungono in Svizzera dall’Ucraina o che presentano una nuova domanda;
  2. lo statuto S venga revocato alle persone già presenti in Svizzera, prevedendo, se necessario, un’applicazione scaglionata e termini transitori, in particolare per tenere conto dei rapporti di lavoro esistenti ed evitare un sovraccarico improvviso del sistema ordinario dell’asilo;
  3. la revoca o la scadenza dello statuto S non conduca automaticamente o indirettamente alla concessione di un permesso B, e che la Confederazione non scarichi sui cantoni i costi derivanti da eventuali cambiamenti di statuto, permanenze prolungate o misure d’integrazione, assistenza, alloggio, scuola e sanità.

Motivazione

Lo statuto di protezione S è stato attivato il 12 marzo 2022 per rispondere rapidamente alla guerra in Ucraina ed evitare un sovraccarico del sistema ordinario dell’asilo. Si tratta però di uno strumento straordinario, temporaneo e orientato al ritorno, non di una via d’accesso duratura al soggiorno in Svizzera.

A distanza di anni, la situazione va rivalutata. Lo statuto S non può essere prorogato indefinitamente né trasformarsi, direttamente o indirettamente, in un permesso B. Chi necessita ancora di protezione deve essere esaminato attraverso le procedure ordinarie, caso per caso.

Una revoca ordinata e progressiva permette di evitare sia una rottura improvvisa, sia un afflusso concentrato di domande d’asilo alla scadenza dello statuto. Occorrono quindi regole chiare, termini transitori e criteri uniformi.

È inoltre indispensabile evitare che la Confederazione assuma decisioni politiche o amministrative lasciando poi ai cantoni costi e oneri organizzativi. Alloggio, assistenza, scuola, sanità, integrazione e gestione amministrativa gravano già fortemente su cantoni e comuni. Eventuali cambiamenti di statuto o permanenze prolungate non devono tradursi in nuovi carichi finanziari e operativi scaricati sugli enti cantonali.

Il ritorno alle procedure ordinarie consentirebbe di distinguere tra chi ha ancora bisogno di protezione e chi può rientrare o seguire le vie previste dalla legislazione vigente.

Consigliere nazionale Paolo Pamini

Interrogazione

Abusi nelle assicurazioni sociali: a chi segnalare e con quali risultati?

1. Quali canali ufficiali esistono per segnalare in buona fede sospetti abusi nelle assicurazioni sociali (AI, LAINF, LAMal, LADI, LPC)? Per ciascuna assicurazione, qual è l’organo competente e con quali modalità? Esiste un punto di contatto unico federale o cantonale, oppure la competenza dipende dall’assicurazione o dall’autorità cantonale? Il Consiglio federale ritiene utile una panoramica unica dei canali competenti?

2. Come è garantito il rispetto dei diritti della persona segnalata (presunzione d’innocenza, protezione dei dati, segreto medico, garanzie procedurali) nonché del segnalante?

3. Quali strumenti di vigilanza, controllo o intervento ha la Confederazione se organi cantonali o esecutivi non esaminano con diligenza segnalazioni circostanziate? Tali strumenti differiscono tra i rami assicurativi?

4. Esistono incentivi per gli organi diligenti nell’individuare e recuperare prestazioni indebite? Possono segnatamente trattenere una quota degli importi recuperati o questi rientrano nel finanziamento ordinario?

5. Si prega il Consiglio federale di fornire, in forma tabellare suddivisa per i 26 Cantoni e per AI, LAINF, LAMal, LADI, LPC, dati comparativi (ultimi 5 anni) su:

(a) numero di beneficiari e volume delle prestazioni;

b) segnalazioni ricevute per 10’000 beneficiari;

(c) casi esaminati e tempo medio di trattamento in giorni;

(d) tasso di conferma (casi confermati / segnalazioni esaminate);

(e) casi trasmessi alle autorità penali e relativo esito;

(f) importi oggetto di restituzione, importi effettivamente recuperati e tasso di recupero percentuale;

(g) costo medio per caso esaminato.

Se tali dati non sono disponibili in modo completo, si prega di indicare quali lacune esistono e se il Consiglio federale ritiene opportuno introdurre una rendicontazione standardizzata.

Singoli rami delle assicurazioni sociali già dispongono di canali di segnalazione (UCC/UAIE, Suva, UFSP).

Non è però sempre evidente se esista una panoramica trasversale, né quali standard valgano per trattamento, vigilanza e incentivi. L’interrogazione mira a chiarire il funzionamento del sistema di lotta agli abusi nell’ambito delle assicurazioni sociali, nel rispetto dei diritti di tutte le persone coinvolte.

Interrogazione

LTBC– Certezza del diritto e competitività della piazza svizzera

L’art. 2 cpv. 1 LTBC definisce «bene culturale» un bene «importante» per l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza, rinviando alle categorie della Convenzione UNESCO 1970. Da tale qualifica discende l’applicabilità delle sanzioni penali dell’art. 24 LTBC.

I criteri operativi pubblicati dall’UFC non offrono tuttavia alcun dato concreto – come soglie di datazione o di valore – e si fondano su apprezzamenti soggettivi. Autorevole dottrina (Cassani, Rüfenacht, Ruckstuhl) ritiene tale indeterminatezza incompatibile con il principio nullum crimen sine lege certa sancito dall’art. 1 CP. L’UE e l’Italia hanno introdotto soglie

quantitative per delimitare il campo di applicazione delle rispettive normative. Il disallineamento della Svizzera rischia di compromettere la competitività della piazza e la certezza del diritto per gli operatori.

1. Il Consiglio federale ritiene che i criteri pubblicati dall’UFC per qualificare un bene come «importante» ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LTBC – fondati su apprezzamenti soggettivi quali la «dignità museale» o la «rarità relativa» – soddisfino il principio nullum crimen sine lege certa (art. 1 CP), considerata la portata penale dell’art. 24 LTBC?

2. Quanti pareri dell’UFC emessi dal 2021 al 2025 hanno riguardato beni non inclusi nelle liste chiuse delle convenzioni bilaterali? In quanti casi l’UFC ha consultato le autorità del paese di origine prima di esprimersi?

3. Il Consiglio federale ha valutato l’introduzione di soglie di valore e di età analoghe al Regolamento UE 2019/880 per delimitare l’obbligo di dichiarazione ex art. 4a LTBC? Ha valutato una clausola di salvaguardia per i beni la cui origine non possa essere determinata o usciti dal paese di origine prima del 24 aprile 1972?

 4. Il Consiglio federale ritiene opportuno esentare dall’obbligo di dichiarazione i beni prodotti in serie di cui esistono esemplari in quantità considerevole?

5. L’art. 33 LTBC sancisce l’irretroattività. Il Consiglio federale ritiene che l’obbligo di dichiarazione ex art. 4a sia compatibile con tale principio per i beni già in Svizzera prima del 1° giugno 2005 e per quelli usciti dal paese di origine prima del 24 aprile 1972?

6. Il Consiglio federale intende avviare una revisione della LTBC per introdurre criteri determinati di qualifica dei beni culturali? Se sì, entro quale termine?

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