Codice penale: un articolo da correggere
La dimostrazione non autorizzata svoltasi il 1° agosto a Berna dalla sinistra autonoma, con incendio di una bandiera svizzera da parte di alcuni “black blocs” – naturalmente rigorosamente mascherati – mi riporta alla mente una mozione presentata in Parlamento il 12 settembre 2012 dalla consigliera nazionale Céline Amaudruz (UDC GE). La mozione chiedeva di modificare il Codice penale svizzero, in modo da rendere punibile qualsiasi oltraggio o danneggiamento in pubblico della bandiera o degli stemmi della Confederazione o di un cantone. Inutile dire che la proposta fu liquidata in Consiglio nazionale con 102 voti contro 60 (praticamente solo il gruppo UDC) e 4 astensioni.
L’articolo 270 del Codice penale svizzero precisa che “chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia un emblema di sovranità svizzero esposto da una autorità, in modo particolare lo stemma o la bandiera della Confederazione o di un cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”. Ma, appunto, unicamente se lo stemma o la bandiera è esposto dall’autorità. Niente impedisce invece di acquistare una o più bandiere nazionali e di bruciarle a piacimento.
La posizione del Consiglio federale – seguita poi dal Consiglio nazionale – dimostra, come al solito, la tendenza della Berna federale a banalizzare, minimizzare e giustificare con la “libertà di opinione” tutte le mascalzonate di matrice sinistroide. Peccato poi che, spesso e volentieri, si tenti (per fortuna oggi ancora con moderato, ma comunque presente, successo) di negare la stessa “libertà d’opinione” a chi s’esprime a tutela degli interessi della popolazione svizzera, usando e abusando del famigerato articolo 261bis dello stesso codice penale contro la discriminazione razziale. Ma è chiaro, ad esprimersi a tutela della Svizzera è la detestabile destra, e quindi anche la più fantasiosa interpretazione dell’articolo 261bis del Codice penale è lecita. Quando invece la “libertà d’opinione” si esprime bruciando in piazza la bandiera svizzera, l’articolo 370 CP non è applicabile se non quando l’emblema nazionale è ufficialmente esposto da un’autorità.
Il Consiglio federale evoca poi l’articolo 144 CP: “Le bandiere e gli stemmi esposti da privati, seppur non tutelati dall’articolo 270 CP, non sono tuttavia esenti da protezione penale. Se vengono danneggiati, distrutti o resi inservibili si configura un danneggiamento ai sensi dell’articolo 144 CP.” Peccato che detto articolo contempli solo chi deteriori, distrugga o renda inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri. E quindi siamo ai piedi della scala, non è l’emblema svizzero di per sé stesso a essere protetto, bensì semplicemente la proprietà altrui.
Lo ammette lo stesso Consiglio federale che, nelle motivazioni addotte per respingere la mozione Amaudruz, prosegue: “I casi rimanenti, in cui privati distruggono o oltraggiano in pubblico emblemi svizzeri di loro proprietà, sono rari. In questi casi il danneggiamento o l’alterazione non è sempre equiparabile a un’offesa a emblemi esposti dallo Stato. Anche qualora in tal modo venga espresso un malcontento nei confronti dello Stato, in considerazione del principio di proporzionalità e della libertà di espressione occorre evitare di criminalizzare precipitosamente tale protesta. (…)” Ma chi se ne frega se sono rari! A parte il fatto che questi atti gravemente lesivi dell’onore della Svizzera si stanno moltiplicando proprio grazie all’impunità di fatto di cui godono i loro autori, non è che il Codice penale debba prevedere delle pene proporzionali ai dati statistici. L’ultima parte della frase è poi la dimostrazione la tendenza della Berna federale citata sopra. Su atti del genere non deve esserci principio di proporzionalità che tenga, devono essere vietati e severamente puniti senza attenuanti di sorta. Chi incendia una bandiera – svizzera o straniera, intendiamoci – commette un grave reato nei confronti dello o di uno Stato, e quindi deve sapere che incorrerà in una pena detentiva severa e senza sconti.
Il parere del Consiglio federale termina poi con una perla: “D’altronde non esiste alcuna disposizione penale che vieti di offendere lo Stato svizzero e i cantoni in altro modo che oltraggiando uno stemma o una bandiera. È consentito esprimersi in modo critico in merito alla Svizzera e ai cantoni, in quanto la libertà d’espressione rientra tra i valori fondamentali della democrazia.” Fatemi capire, in rispetto alla “libertà d’espressione” mi è permesso offendere lo Stato, atto per il quale sono invece perseguibile penalmente se lo rivolgo al singolo cittadino? Il “modo critico” con cui ci si esprime può essere interpretabile secondo parametri soggettivi, e quindi ci starebbe anche il criterio della proporzionalità, ma bruciare una bandiera no, è un fatto assoluto di simbolico disprezzo dello Stato, oggigiorno peraltro quasi sempre documentato.
Il Codice penale italiano, all’articolo 292 CP, prevede il reato di “Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato”. Esso recita: “ Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.”
Non è che dalla vicina Repubblica abbiamo molto e sempre da imparare, ma questo è il caso. Non so quanto l’Italia applichi nella pratica questo articolo ma, nel caso effettivo, ha perlomeno la base legale per farlo. Perché non possiamo farlo noi? Il disprezzo per il nostro paese sta vieppiù prendendo piede, e la passività delle autorità non fa altro che alimentare questo atteggiamento.
Non posso auspicare l’introduzione della legge marziale dato che, fortunatamente, quello elvetico non è un regime militare. Ma un sensibile inasprimento della repressione in casi estremi come questi non mi dispiacerebbe. E Berna lo può fare… se vi mandiamo i deputati adatti.
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