Glossario dell’adesione strisciante
Una selezione di concetti e giochi di parole con i quali il Consiglio federale tenta di dissimulare le sue reali intenzioni.
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Il comitato UE-NO ci ha fatto pervenire un interessante glossario che pubblichiamo qui di seguito. Ogni commento Sull’ambiguità della Berna federale è superfluo.
Misure compensative
Eufemismo del concetto “Sanzioni”.
Nel previsto accordo-quadro fra la Svizzera e l’UE, la Svizzera deve riconoscere la Corte di giustizia dell’UE (CGUE) quale suprema istanza competente a decidere su divergenze d’opinione sull’interpretazione di accordi bilaterali.
Se la Svizzera (per es. a causa di una decisione popolare contraria) non può adottare una decisione della CGUE, l’UE ha espressamente il diritto di emettere sanzioni contro la Svizzera. Queste sanzioni devono essere “proporzionate”. Possono arrivare fino alla rescissione di uno o più accordi bilaterali.
Poiché il concetto di “sanzioni” in questo contesto suscita delle critiche in Svizzera, il Consiglio federale non lo utilizza più. Al suo posto parla di “misure compensative”, ma intende la stessa cosa: esso accetta un diritto unilaterale dell’UE di disporre delle misure punitive contro la Svizzera.
Questa concessione è in realtà la riedizione più estesa della cosiddetta clausola-ghigliottina, che dà diritto all’UE di rescindere gli accordi qualora la Svizzera intendesse disdire per via ordinaria una singola norma contrattuale.
Ripresa dinamica del diritto
Eufemismo del concetto “ripresa automatica”.
Nel pre-negoziato sul previsto accordo-quadro fra la Svizzera e l’UE è stato stabilito che la Svizzera dovrà d’ora in avanti riprendere “automaticamente” tutto il diritto UE concernente situazioni legali contemplate nei vari accordi bilaterali fra Svizzera e UE.
Poiché questa disponibilità del governo elvetico alla “ripresa automatica” del diritto UE ha suscitato una vasta critica in Svizzera, il Consiglio federale ha rimpiazzato la parola “automatica” e oggi parla di ripresa “dinamica” del diritto UE. Ma, di fatto, la ripresa automatica del diritto UE viene soltanto addolcita con un eufemismo.
Se si consultano i dizionari su entrambi i concetti, la differenza fra automatico e dinamico appare chiara: la ripresa automatica del diritto esprime l’accettazione passiva di un processo non necessariamente apprezzato ma inevitabile: con la ripresa automatica, la Svizzera dovrà affidarsi, volente o nolente, al diritto straniero. Con “dinamica” si intende invece una posizione marcata da un consenso entusiasta.
Adesione strisciante all’UE
Con adesione strisciante all’UE s’intende la strategia con cui il Consiglio federale – senza che l’adesione sia espressamente nominata o accennata quale obiettivo – crea e rafforza, passo dopo passo, dei condizionamenti che accelerano l’integrazione della Svizzera nelle strutture dell’UE. Da ciò dovrebbe a lungo termine derivare praticamente un obbligo all’adesione totale.
Dichiarando il Consiglio federale la disponibilità della Svizzera a una sua “integrazione istituzionale” nelle strutture dell’Unione europea, esso mina la sovranità del nostro paese per ciò che concerne il processo decisionale inerente al diritto vigente in Svizzera. Mediante la ripresa automatica di diritto straniero, un passo alla volta, la Svizzera si mette in una posizione di vassallaggio – una posizione vergognosa cui si potrà sottrarre solo con un’adesione totale all’Unione europea.
Integrazione istituzionale
Nell’ambito della “integrazione istituzionale” si stabilisce che la Svizzera deve riprendere automaticamente e in modo vincolante il diritto UE.
Nel 2011, il presidente della Commissione europea, José M. Barroso, ha comunicato alla Svizzera che l’UE stipulerà ulteriori accordi bilaterali con Berna solo se la Svizzera avrà dapprima deciso una “integrazione istituzionale” nei meccanismi decisionali dell’Unione europea. Barroso pretende così, di fatto, l’integrazione politica, rispettivamente l’assoggettamento della Svizzera all’UE.
Il Consiglio federale intende conformarsi a questa pretesa di Bruxelles tramite un accordo-quadro. Con la disponibilità così dimostrata alla “integrazione istituzionale” della Svizzera nell’UE, il Consiglio federale dichiara esplicitamente essere la Svizzera un paese vassallo dell’UE perché, conformemente a questo accordo-quadro, dovrà riprendere e applicare automaticamente – senza qualsivoglia partecipazione decisionale – il diritto UE.
Un paese che si fa integrare istituzionalmente nelle strutture di un’unione di Stati, rinuncia di fatto al suo diritto di autodeterminazione, alla sua indipendenza e alla sua sovranità. Sta attuando una “adesione strisciante” all’UE.
Rafforzamento della via bilaterale
Subdolo eufemismo del concetto “integrazione istituzionale”.
Originariamente, l’accordo-quadro oggetto dei negoziati lasciava intendere la “integrazione istituzionale” della Svizzera nelle strutture dell’Unione europea.
Ma il concetto di “integrazione istituzionale” suscitava in Svizzera delle critiche, perché veniva messo in correlazione con la rinuncia alla sovranità e con la sottomissione. Il Consiglio federale evita perciò da alcuni mesi tale concetto. Al suo posto, la Berna federale parla di “rafforzamento della via bilaterale” o di “Bilaterali III”.
In realtà, con la disponibilità della Svizzera alla “integrazione istituzionale” nelle strutture dell’UE, il Consiglio federale rinuncia alla via bilaterale. Gli accordi bilaterali si stipulano fra partner contrattuali di pari diritto e sovrani. Con la “integrazione istituzionale” invece, la Svizzera s’impegna alla ripresa automatica del diritto UE, senza una qualsivoglia partecipazione decisionale da parte elvetica. Inoltre, la Svizzera riconosce la Corte di giustizia dell’UE quale istanza decisionale suprema in caso di divergenze d’opinione sull’interpretazione degli accordi.
La Svizzera adotta così nei confronti dell’UE un rapporto di sottomissione. Ciò che il Consiglio federale definisce “rafforzamento della via bilaterale” è in realtà la rinuncia alla parità bilaterale dei diritti.
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