Echi dal Gran Consiglio

Feb 11 • Dal Cantone, Dall'UDC, Prima Pagina • 896 Views • Commenti disabilitati su Echi dal Gran Consiglio

Iniziativa parlamentare generica

Codificare la violenza domestica

Nella roadmap della Confederazione e dei cantoni nell’ambito della violenza domestica datata 30 aprile 2021 viene esplicitamente fatto riferimento alle leggi cantonali sulla protezione in caso di violenza dei cantoni di Zurigo, Neuchâtel e Ginevra quali «esempi di buone pratiche».

Questi cantoni, in particolare Neuchâtel (precursore nel 2004), si erano già dotati di specifiche leggi contro la violenza domestica, poi adattate con la ratifica da parte della Svizzera della Convenzione del Consiglio d’Europa dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei conforti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), entrata in vigore il 1° aprile 2018.

La Convenzione ritiene la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e discriminazione.

Nel nostro Paese la prevenzione e la protezione contro la violenza domestica sancita dalla suddetta Convenzione, compete anzitutto ai cantoni, coordinati dall’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo.

Il 24 novembre 2021 il nostro cantone si è dotato di un «Piano d’azione cantonale sulla violenza domestica», ma ad oggi manca ancora una legge ad hoc che sancisca i principi, così come esiste in altri Ccantoni.

La Confederazione ha previsto di avviare un progetto intercantonale per stabilire i criteri standard che le leggi cantonali devono adempiere per assicurare una protezione efficace delle vittime e per permettere all’autore di violenza di acquisire consapevolezza delle proprie azioni.

Come detto, alcuni cantoni si sono già dotati di tali leggi e ritenute le lunghe tempistiche della politica, nulla impedisce al Ticino di attivarsi immediatamente e adottare una legge specifica, che codifichi la violenza domestica (concetto più ampio rispetto a quella circoscritta alla coppia), che comprende tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che avvengono all’interno della famiglia, indipendentemente che i partners abbiano condiviso o no lo stesso domicilio (definizione ripresa dalla Convenzione di Istanbul).

Spesso la violenza economica è terreno fertile per altri tipi di violenza e quella psicologica è di principio presente in tutte le altre forme. La definizione delle varie forme di violenza è fondamentale, poiché spesso esse si combinano.

Nella nuova legge sarà importante anche definire le persone coinvolte, ossia: non solo l’autore e la vittima di violenza, ma anche i suoi bambini (ancora troppo poco tutelati, poiché anche chi assiste alla violenza subisce violenza), nonché le persone che vivono nella cerchia domestica. Infatti, questa piaga sociale ha delle conseguenze e implicazioni che vanno ben oltre la vittima e il carnefice.

In questa legge dovranno trovare spazio anche delle disposizioni sul sostegno alle strutture specializzate per le vittime con bambini e per gli autori, la prevenzione contro la recidiva e la promozione della giustizia riparativa.

Dovrà altresì figurare la definizione della politica di prevenzione e di informazione, che dovrà coinvolgere anche gli allievi delle scuole obbligatorie, gli apprendisti e gli studenti delle scuole ticinesi, affinché essi siano adeguatamente informati sia sulla problematica che sulle misure di sostegno presenti sul territorio.

Anche la formazione adeguata degli specialisti e delle figure coinvolte nella lotta contro la violenza domestica dovrà trovare spazio.

Per rafforzare e comprendere la complessità e la gravità di questa piaga sociale (trattasi di un crimine) e per affiancare/rafforzare i gruppi di polizia e psicologi cantonali e i gruppi di prevenzione contro la violenza domestica, alcuni cantoni, fra i quali Soletta, Zurigo e Berna hanno istituito a livello cantonale (in forme diverse), la figura della criminologa/o, di cui il Ticino potrebbe prendere esempio, poiché i reati di violenza domestica hanno delle componenti che riguardano non solo esclusivamente il professionista nell’ambito sociale e della psicologia.

Lo scopo è quello di definire in un’unica legge i principi che a oggi sono indicati nel Piano d’azione cantonale contro la violenza domestica che coinvolgono i vari Dipartimenti o in articoli sparsi in diverse leggi.

L’unificazione in un solo atto legislativo di questi principi farà in modo che le rispettive attività di competenza e di intervento siano coordinate da intenti e scopi comuni.

Conclusione

Mediante l’inoltro della presente iniziativa parlamentare generica si chiede al Consiglio di Stato di creare, sull’esempio di altri cantoni (Neuchâtel, Ginevra e Zurigo) una base legale che codifichi la violenza domestica.

Roberta Soldati
Deputata UDC in Gran Consiglio (Prima firmataria)

Giorgio Fonio, Tamara Merlo, Leila Guscio

 

Iniziativa parlamentare elaborata

Si vada fino in fondo con gli atti parlamentari

Premessa

Più volte si è assistito che durante la trattazione di un atto parlamentare nel dibattito politico in aula del Gran Consiglio, sul finale della discussione e prima del voto da parte del Legislativo, il primo firmatario dell’atto, lo ritiri, con la conseguenza che il lavoro svolto nella commissione o più commissioni svanisca, tanto quanto il tempo in ore nel discuterlo.

Le motivazioni possono avere diverse interpretazioni politiche o di opportunità nel ritirare l’atto dopo aver ascoltato diversi pareri e quindi aver percepito il grado di accettazione o meno.

Questo ovviamente aiuta il gruppo di appartenenza del primo firmatario a inoltrare magari in futuro un secondo atto simile ma con i rispettivi correttivi rispetto al precedente.

Da un punto di vista politico, se si avanza un atto parlamentare lo si fa perché ci si crede e quindi normalmente lo si porta fino in fondo, cioè fino al giudizio/voto del Parlamento.

Va sottolineato che per i rapporti redatti dai relatori (se ce n’è più di uno) gli indennizzi sono calcolati in ore di lavoro e quindi retribuiti secondo l’articolo 163 della LGC.

L’aggiunta del cpv 2 all’articolo 107 come proposto in questa IE, ha lo scopo di responsabilizzare maggiormente la deputata o il deputato primo firmatario a portare a termine il proprio atto parlamentare.

La firmataria o firmatario ha comunque sempre facoltà di ritirarlo prima. Con questo nuovo cpv si neutralizzerebbe (bolla zero) il costo amministrativo a carico dello Stato per le indennità dovute all’allestimento di uno o più rapporti commissionali. Ai commissari relatori rimarranno le indennità per il lavoro svolto e colei o colui che rinuncerà prima del voto al proprio atto parlamentare, rimborserà allo Stato l’equivalente del costo del rapporto o rapporti redatti.

In riferimento a quanto sopra, chiediamo di aggiungere all’art. 107 il cpv. 2 così come segue:

Art. 107 nuovo cpv 2

Se il ritiro dell’atto parlamentare avviene dopo l’avvio del dibattito in aula o prima del voto sulla trattanda, il gettone di presenza del firmatario viene dedotto nella misura dei costi generati dall’allestimento del rapporto o più rapporti commissionali.

Tiziano Galeazzi
Deputato in Gran Consiglio (Primo firmatario)

Roberta Soldati – Giorgio Galusero – Alessandro Cedraschi – Andrea Censi – Lelia Guscio – Alex Gianella

 

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