I puntini sulle i

Giu 14 • Dal Cantone, L'opinione, Prima Pagina • 404 Views • Commenti disabilitati su I puntini sulle i

Referendum finanziario obbligatorio o facoltativo?

(enm) Nel comunicato di UDC Ticino dopo le votazioni del 9 giugno si legge: «Ricordiamo inoltre che, se i cittadini hanno potuto esprimersi sulle misure di compensazione IPCT e sullo stanziamento del credito per l’acquisto e la ristrutturazione dello stabile ex Banca del Gottardo, è grazie al referendum finanziario obbligatorio voluto fortemente da UDC, Lega e altri sostenitori politici». Per carità, sono ben contento sia che l’articolo costituzionale 42 si possa considerare una vittoria dell’UDC, sia che abbia dimostrato la sua validità con il rigetto dell’acquisto dello stabile EFG. Ma… c’è un ma.

L’articolo della Costituzione cantonale recita:

«Referendum finanziario obbligatorio

Art. 42a

1. Immediatamente dopo il voto finale su un atto comportante una spesa unica superiore a fr. 30’000’000.- o una spesa annua superiore a fr. 6’000’000.- per almeno quattro anni, il Gran Consiglio, con un terzo favorevole dei presenti e con un minimo di 25 deputati, vota la referendabilità obbligatoria della spesa.»

Orbene, ai miei occhi balza un’incongruenza semantica non da poco. Come si può chiamare «referendum finanziario obbligatorio se la sua «obbligatorietà» è a discrezione del parlamento, quando quest’ultimo – sebbene con solo un terzo dei deputati – può decidere se sottomettere OPPURE NO, una decisione al popolo?

Da un punto di vista puramente semantico la cosa sarebbe risolvibile – ma non è così importante, il Gran Consiglio ha senz’altro questioni più urgenti da decidere che non la perfetta conformità linguistica della legislazione in vigore  – semplicemente togliendo «tout court» tre «obbligatorio/a» (o «obbligatori*» per soddisfare le smanie formali del movimento LGBTQ+) dall’articolo in questione.

Ma dal lato pratico – questo sì importante e meritevole dell’attenzione del Gran Consiglio, rispettivamente del popolo, trattandosi di una modifica costituzionale – è l’effettiva obbligatorietà del referendum finanziario, senza  i se e senza i ma che invece, con l’articolo attuale, il parlamento può imporre a sua discrezione. Infatti, se i contrari all’acquisto del palazzo EFG non fossero riusciti a convincere almeno un terzo dei deputati (minimo 25), oggi lo sperpero di denaro pubblico sarebbe una realtà, contro una volontà popolare che non avrebbe potuto esprimersi in merito. Salvo l’eventuale referendum popolare che sicuramente l’UDC avrebbe lanciato, ma con grande dispendio di forze e denaro per la raccolta delle firme.

Per evitare in futuro tale infelice situazione, il mio modesto consiglio ai deputati in Gran Consiglio è:

Lasciate il titolo «Referendum finanziario obbligatorio» e modificate l’articolo in «Un atto comportante una spesa unica superiore a fr. 30’000’000.- o una spesa annua superiore a fr. 6’000’000.- per almeno quattro anni, DEVE sottostare al referendum popolare obbligatorio.» Punto e basta.

In politica si può essere confermati o smentiti, ma dei deputati (in buona fede) eletti dal popolo non devono temere il giudizio di quest’ultimo, quale che sia la loro posizione su un determinato oggetto. E aggrapparsi a questa possibilità di negare la partecipazione popolare per far passare una legge o un atto suscettibile di rifiuto, significa avere paura del Sovrano al quale, peraltro, ogni quattro anni chiediamo di eleggerci.

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