Echi dal Gran Consiglio

Ott 6 • Dal Cantone, Dall'UDC, Prima Pagina • 453 Views • Commenti disabilitati su Echi dal Gran Consiglio

Lara Filippini Deputata UDC in Gran Consiglio

Iniziativa parlamentare elaborata

Vietare la possibilità di qualsiasi archivio segreto diocesano 

È notizia dei giorni scorsi la pubblicazione del rapporto di inchiesta indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa cattolica in Svizzera. Nella diocesi di Lugano è emerso che parte dell’archivio (segreto) è andato distrutto. In nota del rapporto figura quanto segue: 

«Ho concluso il lavoro assegnatomi e che è durato circa dieci mesi. È stato un impegno che ho svolto con il criterio evangelico della misericordia, togliendo tutti quei documenti che gettassero anche un’ombra sugli interessati. Il mio parere, maturato lungo il lavoro, è che questi documenti non vengano conservati e che prendendo come norma il can. 489,2 siano distrutti. Non servono per la storia della diocesi […] P. S. I documenti esaminati concernono gli ultimi cento anni.» 

Archivio segreto diocesi di Lugano, Dossier personale di C. H., Nota dattiloscritta di B.I., 22.07.1999 

Evidentemente appare alquanto problematica la possibilità di tenere qualsiasi archivio segreto, perché il Codice di diritto canonico recita: 

Can. 489 – §1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell’archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto. 

§2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva. 

È evidente che questo archivio segreto non sia compatibile con le minime norme relative a uno Stato di diritto e all’obbligo di tenere documentate circostanze giuridicamente rilevanti sull’arco di un determinato tempo. Non occorre dilungarsi oltre. 

Si impone quindi un intervento del legislatore per vietare qualsiasi archivio segreto. Certamente è un intervento sulla Chiesa cattolica ticinese, ma non lede in alcun modo la libertà religiosa, poiché tocca solamente un aspetto organizzativo e gestionale. In ottica di limitazione dei diritti fondamentali (art. 36 Cost. fed.) –  tale misura, se inserita in una legge formale, avrebbe una base legale – sicuramente dimostra un chiaro interesse pubblico (tutela delle vittime e salvaguardia di eventuali prove) ed è ovviamente proporzionata, non limitando in alcuna maniera il margine di manovra della Chiesa. 

Certo, l’archivio non può né deve essere liberamente accessibile a chicchessia, anche per protezione dei dati personali. Si giustifica di imporre alla diocesi, che è una corporazione di diritto pubblico, di osservare i principi della legislazione sull’archiviazione e sulla protezione dei dati. 

Per queste ragioni, si chiede di completare l’art. 4 LCCatt con il seguente nuovo cpv. 3: 

3È vietata la tenuta di qualsiasi archivio segreto o di parti di archivio separate e accessibili solo a persone con ruoli dirigenziali. La Diocesi avrà cura di osservare i principi della legislazione cantonale sull’archiviazione e della protezione dei dati. 

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