Echi dal Gran Consiglio

Apr 26 • Dal Cantone, Prima Pagina • 594 Views • Commenti disabilitati su Echi dal Gran Consiglio

Mozione

Modifiche al Regolamento di applicazione della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici – miglioriamo la procedura del risarcimento danni

I.             All’art. 66 del Regolamento di applicazione della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici è codificata la procedura tesa al risarcimento sancito dall’art. 35 della corrispondente Legge cantonale, ai termini del quale è riconosciuto un equo indennizzo per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e agli animali da reddito. Il Consiglio di Stato fissa le modalità per la valutazione del danno e il calcolo del risarcimento.

In particolare, al capoverso 2 dell’art. 66 è stabilito che “l’Ufficio della caccia e della pesca è competente per i necessari accertamenti. Il richiedente riceve seduta stante copia dell’esito dell’accertamento eseguito con possibilità di formulare osservazioni all’Ufficio della caccia e della pesca nel termine di 5 giorni”.

In caso di predazioni delle greggi da parte del lupo, interviene dapprima il guardiacaccia (Dipartimento del territorio-DT), il quale redige un rapporto avente per oggetto la constatazione del danno. Successivamente interviene anche il funzionario dell’Ufficio della consulenza agricola (Dipartimento Finanze ed Economia-DFE), che a sua volta redige un altro rapporto di constatazione se gli animali da reddito erano adeguatamente protetti oppure non proteggibili o ancora non protetti.

In virtù del diritto di essere sentito il richiedente deve poter avere accesso seduta stante ad entrambi i rapporti, per cui anche a quello dell’Ufficio della consulenza agricola ed avere la possibilità di formulare delle osservazioni, così come sancito per il rapporto redatto dall’Ufficio della caccia e della pesca.

Stessa cosa dicasi per i risultati delle analisi del DNA.

Il corrispondente articolo del Regolamento di applicazione della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici andrebbe dunque completato con un nuovo capoverso 2bis.

A titolo di esempio, nel Canton Vaud vengono consegnati entrambi i rapporti agli allevatori colpiti.

II.           Il capoverso 4 dell’art. 66 del Regolamento di applicazione della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici prevede che contro le decisioni dell’Ufficio della caccia e della pesca e della Divisione, è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Nell’intento di evitare di adire immediatamente le vie giudiziarie (Consiglio di Stato) e conseguentemente sgravare la mole di lavoro delle Autorità giudicanti, mediante il presente atto parlamentare si chiede altresì di introdurre un nuovo capoverso che prevede che “contro le decisioni dell’Ufficio della caccia e della pesca è dato reclamo entro 15 giorni all’organo che ha emanato la decisione. La procedura di reclamo è gratuita”, così come già previsto in altre leggi (es. art. 38 LTur)

In questo modo si andrebbe anche ad agevolare la parte richiedente, la quale non si troverebbe a dover investire delle risorse finanziarie, magari inutili e risolvere celermente la vertenza.

III.          Mediante il presente atto parlamentare si chiede altresì, così come avviene in altri Cantoni, di voler pubblicare nella rubrica del sito internet dell’Ufficio della caccia e della pesca, un opuscolo contenente tutte le informazioni e l’iter procedurale al quale gli agricoltori devono attenersi in caso di predazioni delle greggi da parte del lupo, nonché pubblicare on-line tutti i formulari tesi alla notifica e richiesta di indennizzo, così come i risultati e le conclusioni della ricerca sulla proteggibilità degli alpeggi (o per lo meno consegnare a tutti i gestori dell’alpe le rispettive conclusioni).

Per concludere

Mediante la presente Mozione, si chiede al Consiglio di Stato, di voler attivarsi al più presto per apportare le suddette modifiche al Regolamento di applicazione della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici e pubblicare sul sito internet tutte le informazioni, così come richiesto sopra.

Roberta Soldati (prima firmataria)

Roberta Soldati Deputata UDC in Gran Consiglio

Giovanni Berardi, Fabio Schnellmann, Tiziano Galeazzi

Mozione

Modifica del Regolamento della Legge edilizia e del Regolamento di applicazione dell’Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti

Nell’immaginario comune quando si sente parlare di radioamatori, sorge un sentimento romantico-nostalgico e si pensa a persone che nel loro tempo libero si dilettano a costruire e utilizzare stazioni radio private. Tuttavia, negli ultimi tempi, i radioamatori sono tornati in auge e molti riconoscono il loro ruolo importante nella società moderna. In situazioni di emergenza, ad esempio in caso di catastrofi naturali o altre calamità, oppure in caso di blackout, quando i cellulari non possono più essere utilizzati, essi  mantengono in funzione le comunicazioni di emergenza in modo affidabile. In tali situazioni questo sistema di comunicazione sarebbe l’unico funzionante.

Questo non è l’unico servizio che possono garantire i radioamatori; essi collaborano anche con le autorità a sostegno delle comunità locali, esplicano attività di pubblica autorità, ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e tanto altro.

Per poter ottenere un indicativo di chiamata, il radioamatore deve disporre di un certificato di capacità che ottiene dopo avere superato un esame organizzato dall’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

Purtroppo, a causa di lacune nei regolamenti cantonali, spesso i radioamatori non possono svolgere le loro attività.

L’art. 37a cpv. 1 della Legge federale sulle telecomunicazioni (LTC) riferito alla radiocomunicazione dei radioamatori sancisce che le antenne semplici a filo o ad asta, nonché le antenne collocate su aste leggere simili ad un semplice pennone per bandiera, le autorità possono prevedere una procedura di autorizzazione semplificata.

Diversi cantoni, l’ultimo in ordine di tempo Zugo, hanno adattato i loro regolamenti.

Mediante il presente atto parlamentare si chiede che il Consiglio di Stato modifichi il Regolamento della Legge edilizia (art. 4 lett. g) e il Regolamento di applicazione dell’Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (art. 6), nel senso di non accomunare le antenne della telefonia mobile a quelle utilizzate dai radioamatori (e per quelle delle associazioni cosiddette a luce blu), poiché molto differenti, prevedendo delle eccezioni, così come data la possibilità dall’art. 37a della LTC.

Roberta Soldati (prima firmataria)

Roberta Soldati Deputata UDC in Gran Consiglio

Nicola Pini, Tiziano Galeazzi, Omar Balli, Lelia Guscio, Massimiliano Ay

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