Echi dal Gran Consiglio

Mag 27 • Dal Cantone, Dall'UDC, Prima Pagina • 492 Views • Commenti disabilitati su Echi dal Gran Consiglio

Iniziativa parlamentare generica

Modifica dell’art. 9a cpv. 1 Legge sulla Polizia (LPol) – allontanamento e divieto di rientro in ambito di violenza domestica

L’articolo 9a cpv. 1 LPol relativo all’allontanamento e divieto di rientro in ambito di violenza domestica prevede che l’ufficiale di polizia può decidere l’allontanamento per 10 giorni di una persona dall’abitazione comune e dalle sue immediate vicinanze, come pure di vietarle l’accesso a determinati locali e luoghi se lei rappresenta un serio pericolo per l’integrità fisica, psichica o sessuale, di altre persone facenti parte della stessa economia domestica.

La polizia informa la vittima di violenza e la persona allontanata sui centri di consulenza e assistenza e questa viene informata della possibilità di rivolgersi, entro il termine della misura di allontanamento, al giudice competente per chiedere che il periodo venga prolungato, così come chiedere l’emanazione di altre misure.

Il dossier pubblicato il mese di aprile 2022 dall’Ufficio federale per l’uguaglianza (FU) ha messo in evidenza che uno degli ostacoli legati alla lotta contro la violenza domestica è da ricondurre al problema della mancata denuncia da parte delle vittime. Infatti, stante allo studio, solo il 10-20% dei reati viene denunciato.

Alla vittima di violenza ci vuole del tempo per elaborare una consapevolezza e denunciare il proprio carnefice. Questo è un passo difficile, poiché la violenza si sviluppa nel tempo ed è graduale e costituita da reiterate azioni fisiche, psicologiche, sessuali e coercizione economica.

Un termine di allontanamento dal domicilio dell’autore del reato di soli 10 giorni non costituisce certamente un periodo sufficiente per permettere alla vittima di violenza domestica di elaborare la situazione, contattare enti di aiuto, un legale e prendere la decisione di denunciare l’autore, rispettivamente rivolgersi al giudice competente chiedendo di prolungare il periodo di allontanamento.

Il termine iniziale previsto dalla legge cantonale ticinese è troppo breve.

Nell’ottica di permettere alla vittima di disporre del tempo necessario per intraprendere le procedure mediche e giuridiche, negli ultimi anni molti Cantoni hanno rivisto la loro legislazione in materia e prolungato il primo periodo di allontanamento dell’autore dal domicilio da parte della polizia.

A titolo di esempio il canton Vaud ha previsto che, se la vittima e l’autore del reato hanno un domicilio comune, la polizia allontana l’autore per una durata massima di 30 giorni (prima era di 14 giorni) e ordina allo stesso di sottoporsi a un colloquio socio-educativo obbligatorio, senza possibilità di proroga.

Il canton Ginevra prevede una durata dell’allontanamento dell’autore dal domicilio domestico da 10 a 30 giorni (art. 8 cpv. 3 LVD), a dipendenza della gravità della situazione. Anche qui l’autore del reato è obbligato nel periodo di 3 giorni a contattare i servizi preposti.

Nel canton Neuchâtel, se l’autore presenta un serio pericolo fisico e psichico per la vittima, l’allontanamento può arrivare fino a 30 giorni (prima, un massimo di 10), (art. 7 LVD e art. 57a LPol).

Il canton Berna prevede un allontanamento di 20 giorni (art. 88 LPol).

A maggiore tutela delle vittime di violenza domestica, è tempo che anche il canton Ticino modifichi la propria legislazione in questo senso.

 

Conclusione

Mediante l’inoltro della presente iniziativa parlamentare generica si chiede al Consiglio di Stato di modificare l’art. 9a cpv. 1 LPol, in particolare estendere i giorni di allontanamento dell’autore di violenza domestica e obbligarlo ad un colloquio socio-educativo, così come previsto in altri cantoni.

Roberta Soldati (Prima firmataria)

Maristella Polli, Maddalena Ermotti-Lepori, Massimiliano Ay, Lelia Guscio, Marco Noi

 

Interrogazione

Cara benzina, ma quanto mi costi? Obiettivi e strategia del Consiglio di Stato

Poco dopo l’inizio della guerra abbiamo visto, in maniera generalizzata in Europa, un rincaro della benzina.

Alcuni paesi però non sono rimasti a guardare. Ad esempio, l’Italia ha tagliato le accise sui carburanti,  avendo però una nefasta conseguenza per i nostri benzinai – in particolare per quelli di confine – che hanno visto ridurre le loro entrate, in certi casi, fino al 90%.

Qui non si tratta solo di parlare di un rincaro della benzina, ma anche di tutte le attività economiche, dei posti di lavoro e indotti correlati al settore della vendita dei carburanti.

Se un tempo erano i frontalieri a varcare il confine per fare il pieno alla propria auto a prezzi nettamente più concorrenziali, ora stiamo assistendo al percorso inverso dove molti Ticinesi, per approfittare della riduzione del prezzo dei carburanti, oltrepassano la frontiera.

Insomma, la decisione – forte, ma vicina ai propri cittadini – del governo italiano fa sorgere più di una domanda ai cittadini svizzeri su questo immobilismo da parte del Consiglio federale.

Crediamo fermamente che anche il governo ticinese debba farsi portavoce di questo malessere e chiedere un’azione altrettanto forte a favore della popolazione ticinese.

Chiediamo dunque al consiglio di stato di rispondere alle seguenti domande:

 A) il Consiglio di Stato intende agire presso il Consiglio federale facendosi portavoce del malessere ticinese dovuto al caro benzina?

B) quali sono gli obiettivi e la strategia che si intendono esporre al Consiglio federale per indurlo a fare qualcosa di più? Quali invece le opzioni, i margini di manovra a livello di Canton Ticino per agire nel breve/medio termine?

 C) se è volontà del Consiglio di Stato farsi portavoce di quanto sopra esposto, con quali tempistiche?

 

Per il gruppo UDC:

Lara Filippini

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