Centro asilanti Losone: partito il ricorso al Tribunale federale

Mar 21 • Dal Cantone • 2596 Views • Commenti disabilitati su Centro asilanti Losone: partito il ricorso al Tribunale federale

Giorgio Ghiringhelli Movimento "Il Guastafeste"

Giorgio Ghiringhelli
Movimento “Il Guastafeste”

Con sentenza del 28 gennaio 2014 il Tribunale amministrativo federale (TAF) aveva giudicato “irricevibile” il ricorso presentato dal sottoscritto contro la decisione della Confederazione di installare provvisoriamente per tre anni un centro asilanti nell’ex-caserma di Losone. In estrema sintesi il TAF aveva osservato che la Confederazione si era limitata  a comunicare le sue intenzioni al Canton Ticino e al Comune di Losone, e ciò non era da considerare una decisione soggetta a ricorso. Ma il TAF aveva pure aggiunto a titolo abbondanziale che, in base all’art. 26 a della Legge sull’asilo (LAsi) approvato dal popolo nel giugno del 2013, la modifica della destinazione di un edificio di proprietà della Confederazione allo scopo di adibirlo ad alloggio per richiedenti d’asilo non è sottoposta ad autorizzazione da parte del Cantone o del Comune e dunque la Confederazione non è tenuta a emanare una decisione formale soggetta a ricorso.

 

La Confederazione in materia di centri asilanti ha “carta bianca” ? 

 

Quindi , a detta dei giudici del TAF, in qualsiasi momento di questa procedura non vi è alcuna possibilità di contestare con un ricorso l’inserimento di un centro asilanti in un’infrastruttura di proprietà della Confederazione, e ciò vale ovviamente per tutta la Svizzera e non solo per il caso di Losone.  In pratica, dunque, approvando il nuovo articolo 26 a LAsi il Popolo avrebbe dato carta bianca alla Confederazione in questo campo. Ma è davvero così ?  Qualche grosso dubbio potrebbe venire leggendo attentamente i capoversi 1 e 2 dell’articolo in questione, che così recitano :  

 

1 Le infrastrutture e gli edifici della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale per l’alloggio di richiedenti per al massimo tre anni se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene nessuna modifica essenziale in relazione all’occupazione dell’infrastruttura o dell’edificio.

2 Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso 1, in particolare:

a.     i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture;

b.     le trasformazioni edilizie di esigua entità;

c.     le installazioni di importanza secondaria quali gli impianti sanitari o i raccordi idraulici ed elettrici;

d.     le costruzioni mobiliari.

 

Come si può  vedere l’articolo non dà totale carta bianca alla Confederazione, ma pone delle precise condizioni, nel senso che gli interventi edilizi necessari non devono essere “rilevanti” e non devono richiedere alcuna “modifica essenziale” . Del resto anche il TAF, nella sua sentenza (vedi punto 1.7.3), dice chiaramente che “solo e soltanto se le condizioni dell’art. 26 a LAsi risultano adempiute non è richiesta alcuna autorizzazione”.   E, di grazia, nel caso di Losone, chi deve decidere se queste condizioni sono rispettate dal momento che non si sa bene quali interventi, e con quali costi, la Confederazione intende eseguire e dal momento che secondo il TAF in qualsiasi momento della procedura non è data la possibilità di presentare un ricorso mirante a verificare e garantire il rispetto delle condizioni poste dalla legge ?

 

Un ricorso per fare chiarezza giuridica   

 

Proprio per fare chiarezza su questa paradossale situazione, negli scorsi giorni ho contestato la sentenza del TAF con un ricorso di 20 pagine (pubblicato sul sito www.ilguastafeste.ch) al Tribunale federale. Quest’ultimo non dovrà decidere sul merito della questione, e cioè a sapere se i provvedimenti edilizi previsti dalla Confederazione rispetteranno o meno le condizioni poste dalla legge, ma dovrà solo decidere se il TAF ha agito correttamente nel ritenere che il mio ricorso fosse irricevibile. Una decisione che farà giurisprudenza in Svizzera e che sarà dunque utile per casi analoghi concernenti l’applicazione del nuovo articolo 26 a LAsi. Qualora i giudici di Losanna giungessero alla conclusione che il TAF non ha agito correttamente, allora tutto l’incarto tornerebbe al TAF con l’invito a entrare nel merito del ricorso e se del caso con l’invito a intimare alla Confederazione l’emanazione di  una decisione che possa essere soggetta a ricorso.

 

La procedura potrebbe dunque andare per le lunghe, e per questo motivo ho chiesto al TF di concedere al ricorso l’effetto sospensivo, onde evitare che nel frattempo la Confederazione effettui i previsti lavori di ristrutturazione rendendo così il ricorso superato dai fatti e privo di senso.

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