Con questo articolo inauguriamo una nuova rubrica nella quale denunceremo d’ora in poi i casi più clamorosi di abusi e malandazzi, ogni qualvolta ci capiterà fra le mani una credibile documentazione. Invitiamo i nostri lettori – che siano in grado di fornirci qualche credibile prova a sostegno – a sottoporci eventuali casi interessanti.
La storia in breve
Il 12 dicembre del 1987, il cittadino turco I.T. approda in Svizzera illegalmente, e deposita una richiesta d’asilo. Con l’usuale “tempestività” (cui tra l’altro vuole porre rimedio la revisione della legge sull’asilo e della legge sugli stranieri, contro la quale la sinistra, capeggiata da Ruth Dreifuss, ha lanciato il referendum), le autorità elvetiche respingono la domanda d’asilo nel 1990. Furbissimo – evidentemente al contrario della connivente signora – nel 1991 I.T. sposa la cittadina svizzera I.P., ottenendo l’autorizzazione alla dimora, nonché la procedura agevolata per l’ottenimento della cittadinanza svizzera. Piccolo particolare insignificante: il matrimonio non viene annunciato in Turchia, ma non per veniale dimenticanza, no, semplicemente perché I.T. in Turchia è già sposato (religiosamente) fin dal 1982 con Z.K., dalla quale non ha ovviamente ritenuto necessario divorziare, né tantomeno questa è mai stata la sua intenzione, visto che da lei ha avuto 4 figli, di cui due nati nel 1991 e nel 1995, ossia dopo aver contratto il matrimonio con la cittadina elvetica! Nel 1995 I.T. ottiene la cittadinanza elvetica, ma affinché non possa essere revocata, la legge prevede un minimo di 5 anni di residenza e di 3 anni di convivenza sotto il medesimo tetto con il coniuge svizzero. Per sicurezza, sotto lo stesso tetto rimarrà fino al 2006 (meglio abbondare, non si sa mai), addirittura per più di tre anni dopo il divorzio che, infatti, ha luogo nel 2002. Quando, ormai al sicuro dalle rappresaglie dell’infinocchiata autorità elvetica, I.T. può separarsi da I.P. – che fra l’altro, dopo la separazione, metterà al mondo una figlia attualmente vivente con la mamma – e coronare infine il suo sogno: sposare la moglie turca già impalmata vent’anni prima e dalla quale non si è di fatto mai separato! Nel 2006 prende in affitto un appartamento (verosimilmente sussidiato) in quel di Tenero-Contra. E da lì cosa fa ? Ma è ovvio, chiede il ricongiungimento famigliare per la moglie e i 4 figli, cui può a sua volta assicurare la naturalizzazione agevolata! Tre dei figli l’hanno addirittura già ottenuta, in base all’articolo 1 della legge sulla cittadinanza, che l’accorda automaticamente ai figli minorenni di genitore svizzero. La figlia più grande no, perché nel frattempo è diventata maggiorenne e non beneficia di questo articolo di legge. E chissà quali maledizioni avrà lanciato alle autorità elvetiche, ree di aver impiegato troppo tempo nella procedura di asilo prima, e di naturalizzazione dopo. Ma si tranquillizzi, con la procedura agevolata riceverà, come sua madre, il passaporto rosso entro un massimo di 5 anni, quando saranno ambedue perfettamente integrate.
Ma come è possibile questo schifo ?
Innanzitutto la moglie svizzera. Ci sono solo tre possibilità: o è complice consapevole di questo che definire raggiro significa usare un eufemismo, o è stata altrettanto colpevolmente pagata, o è incolpevole sì, ma completamente e irrimediabilmente scema (l’ingenuità in questo caso è sinonimo di scemenza). In tutti i tre casi non si giustifica il fatto che le nostre leggi possano essere tranquillamente aggirate ricorrendo a questi metodi. Non sono certo né gli imbecilli, né i disonesti che mancano in questa società moralmente disastrata, perciò sono le leggi a dover essere inasprite e, soprattutto, applicate rigorosamente. Ma vengono applicate rigorosamente ? Sembrerebbe di no. Incapacità, connivenza o addirittura complicità dei funzionari preposti ? È molto probabile, ed è difficile decidere quale sia meglio fra le tre alternative. Evidentemente la migliore sarebbe la quarta, ossia quella di un funzionariato competente, capace ed onesto, ma allora il problema sarebbe già risolto e cose come queste non succederebbero. Peraltro, anche i funzionari hanno un organo di controllo anzi, un ente politico cui spetta la decisione finale, ed è il Comune. Ma purtroppo c’è la tendenza a trattare la cittadinanza come un diritto di chi la richiede. Basta che costui soddisfi certi requisiti e, malgrado che un approfondimento metterebbe in luce parecchie pecche di maggiore o minore entità – da cui non sono alieni nemmeno molti Svizzeri, per carità, ma loro il passaporto rosso l’hanno già e non glielo si può togliere – si ha l’errata convinzione che non gli si possa negare la naturalizzazione. E con le sue assurde sentenze, il Tribunale federale sostiene questa idea. Ma la cittadinanza non è un diritto, la sua acquisizione non è un atto amministrativo subordinato solo ad un esame e al pagamento di una tassa. La sua acquisizione avviene per CONCESSIONE da parte della comunità che, evidentemente, dovrebbe farne uso “cum grano salis”. È però ovvio che l’esame approfondito di ogni incarto tocca ai funzionari, e se disfunzioni come quelle elencate non vengono alla luce o vengono considerate irrilevanti, loro è la prima responsabilità. Abbiamo inoltrato al Consiglio di Stato l’interrogazione che pubblichiamo qui sotto. Riusciranno i nostri eroi a chiarire soddisfacentemente la situazione ? O il compito dovrà essere demandato a una CIA (commissione d’inchiesta amministrativa), tanto di moda in questi ultimi tempi ?
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